IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO E' UN PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE CHE HA AD OGGETTO LE CONTROVERSIE DI NATURA TRIBUTARIA TRA IL CONTRIBUENTE E L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
  • l contenzioso tributario può instaurarsi solo a seguito dell'impugnazione di uno degli atti tassativamente prescritti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992. Gli atti avverso i quali può essere proposto ricorso sono:
  1. l'avviso di accertamento del tributo;
  2. l'avviso di liquidazione del tributo;
  3. il provvedimento che irroga le sanzioni;
  4. il ruolo e la cartella di pagamento;
  5. l'avviso di mora;
  6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili;
  7. il fermo di beni mobili registrati;
  8. gli atti relativi alle operazioni catastali;
  9. il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
  10. il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari;
  11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
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